Regolamento
del Centro Interdipartimentale di Ricerca per l’ Adriatico e i Balcani
ART. 1 - FINALITA’
Il Centro promuove e svolge attività di ricerca secondo quanto stabilito all’art. 2 dello Statuto.
Ha inoltre lo scopo di coordinare la gestione, il potenziamento e l’utilizzazione ottimale delle strutture e delle apparecchiature, garantendo a tutti gli afferenti un equo e regolato accesso alle sue risorse.
Promuove iniziative e favorisce l’utilizzo coordinato delle strutture e delle strumentazioni per l’attività didattica teorico-pratica svolta in supporto di corsi universitari e post-universitari tenuti da docenti che afferiscono al Centro e per la realizzazione di tesi di laurea e di dottorato di loro allievi.
ART. 2 - ADESIONI
Aderiscono al Centro i professori di ruolo e i ricercatori designati dalle strutture primarie aderenti.
L’adesione al Centro avviene su domanda inviata al Direttore ed approvata dal Consiglio Scientifico.
Il Consiglio Scientifico può prevedere il versamento di un contributo da parte delle strutture aderenti.
ART. 3 - MODALITA’ DI AMMISSIONE DI STUDENTI, BORSISTI
Studenti iscritti presso l’Università Politecnica delle Marche, nonché borsisti, ricercatori e studiosi esperti, con un curriculum di studi consono alle finalità del Centro, possono partecipare a specifiche attività di ricerca del Centro. Il Consiglio, su richiesta di un docente proponente, delibera su tale partecipazione.
ART. 4 - ORGANI DEL CENTRO
Gli organi del Centro sono:
- il Consiglio Scientifico
- il Direttore Scientifico.
- La Giunta.
ART. 5 - CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL CENTRO
Sono membri del Consiglio:
- il Direttore;
- i professori e i ricercatori designati dalle strutture primarie che aderiscono al Centro;
Il Consiglio è convocato dal Direttore, che lo presiede, almeno tre volte l’anno e ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei componenti.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Ai fini di tale computo, si deducono dal calcolo dei componenti gli assenti giustificati, mentre si tiene conto dei professori fuori ruolo, in congedo o in aspettativa solo se intervengono all’adunanza.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o lo statuto dispongano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
La convocazione del Consiglio, con l’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere fatta con avviso scritto da recapitare presso le strutture di appartenenza almeno 6 giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata secondo la normativa vigente.
Nelle proprie riunioni, il Consiglio, a maggioranza semplice, può decidere di ascoltare pareri di persone che non fanno parte del Consiglio stesso.
ART. 6 – CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL CENTRO: ATTRIBUZIONI
Il Consiglio del Centro:
- definisce le linee generali delle ricerche caratterizzanti il Centro e detta i criteri per l’utilizzazione dei fondi disponibili, nonchè per l’impiego del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- definisce i criteri e adotta le conseguenti delibere in merito a:
- ?l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;
- la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Centro;
- l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Centro; - approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo, corredati da una dettagliata relazione;
- delibera sui programmi di utilizzazione dei fondi e delle attrezzature;
- delibera sulle richieste di finanziamenti;
- propone la stipula di contratti e convenzioni con enti esterni per lo svolgimento di attività di ricerca e di consulenza e ne definisce le modalità di esecuzione secondo l’art. 51 dello Statuto dell’Università politecnica delle Marche;
- può affidare ad uno o più docenti o ricercatori aderenti al Centro il compito di svolgere una funzione istruttoria per approfondire specifici temi di interesse generale e predisporre, se ritenuto opportuno, un progetto di ricerca;
- cura l’applicazione del regolamento del Consiglio di Amministrazione circa la ripartizione delle quote dei proventi derivanti da analisi, prove, contratti, convenzioni destinate al personale ed al funzionamento del Centro;
- esercita le stesse funzioni previste per i Consigli di Dipartimento (cui si fa rinvio), per quanto concerne le spese per anticipazioni di missioni ai componenti, per pubblicazioni, per prestazioni a pagamento, per tariffari e per proventi derivanti da contratti di ricerca e consulenza;
- esercita tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
- disciplina le proprie funzioni mediante il presente regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dallo stesso Consiglio ed emanato dal Rettore;
- decide, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle richieste di adesione al Centro.
ART. 7 – DIRETTORE SCIENTIFICO DEL CENTRO: NOMINA
- Il Direttore Scientifico è di norma un professore di ruolo designato dal Consiglio Scientifico fra i docenti facenti parte dello stesso ed è nominato con Decreto Rettorale.
- Il Direttore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
- Il professore più anziano in ruolo convoca, tra i componenti del Consiglio Scientifico, le elezioni almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Direttore o entro due mesi nel caso di dimissioni o impedimento per un periodo superiore ai quattro mesi, cessazione o altro motivo di decadimento dalla carica.
- La convocazione dovrà contenere, oltre che l’oggetto della votazione, la data, il luogo e l’orario di apertura e chiusura delle votazioni che non potranno avere durata inferiore alle due ore per ogni turno elettorale. Le operazioni elettorali sono svolte dalla commissione elettorale.
- La votazione avviene a scrutinio segreto, con schede sulle quali sono elencati i nomi dei professori eleggibili ed è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Al fine del computo del numero legale per la validità delle votazioni, si tiene conto dei Professori fuori ruolo solo se vi prendono parte.
Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nelle successive ed è nominato con decreto del Rettore. - Se si determina una vacanza nel corso del triennio, il più anziano dei professori ordinari a tempo pieno del Centro assume, con D.R., temporaneamente la funzione di Direttore per la gestione ordinaria del Centro.
ART. 8 – DIRETTORE SCIENTIFICO DEL CENTRO: ATTRIBUZIONI
Il Direttore del Centro:
- ha la rappresentanza del Centro e ne promuove l’attività;
- convoca e presiede il Consiglio, curando l’esecuzione dei relativi deliberati;
- è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro stesso;
- propone annualmente il piano delle ricerche del Centro, coordinando quelle di i iniziativa del Centro stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori compatibilmente con le risorse disponibili;
- provvede all’ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Centro disponendo il pagamento delle relative fatture;
- è consegnatario dei beni mobili e degli eventuali automezzi assegnati per le esigenze del Centro;
- autorizza le missioni dei singoli componenti del Centro, disponendo le relative anticipazioni, nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti;
- predispone entro il 15 dicembre il bilancio preventivo corredato da una dettagliata relazione illustrativa e lo sottopone all’approvazione del Consiglio;
- presenta il conto consuntivo al Consiglio accompagnato da una relazione illustrativa, perché venga approvato entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio;
- propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Scientifico, le tariffe relative alle prestazioni per conto terzi;
- designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Tale designazione può essere variata nel corso del mandato;
- esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- predispone annualmente un rapporto sui risultati delle ricerche svolte nel Centro, da inviarsi al Rettore per la elaborazione della relazione generale sull'attività di ricerca dell’ Ateneo;
- cura l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e ne assicura la corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;
Art. 9 . GIUNTA
Ove il numero dei componenti il Consiglio sia superiore a 10 unità, Il Consiglio nomina una Giunta che coadiuva il Direttore nelle su funzioni.
La composizione della Giunta è quella prevista dall’art. 10 dello statuto.
ART. 10 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO
Il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Economia funge da Funzionario Amministrativo del Centro con le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento per l’Amministrazione, la Contabilità e la Finanza.
Al Funzionario Amministrativo competono le seguenti funzioni:
- partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante;
- provvede alla corretta tenuta dei verbali delle adunanze del Consiglio e della Giunta;
- collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi compresa l’organizzazione dei corsi, dei convegni e dei seminari;
- cura la predisposizione tecnica del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché della situazione patrimoniale;
- coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti;
- firma, congiuntamente al Direttore, le reversali di incasso ed i mandati di pagamento;
- provvede alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile;
ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti,è emanato con Decreto Rettorale.