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Statuto

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER L’ADRIATICO E I BALCANI
(Interdepartmental Research centre for the Adriatic and the Balkans)

 

STATUTO
 
ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CENTRO 
Il “Centro Interdipartimentale di ricerca per l’Adriatico e i Balcani” è istituito presso l’Università degli Studi di Ancona – Dipartimento di Economia, ed è disciplinato dall’art. 37 dello Statuto di Autonomia dell’Università di Ancona e dall’art. 15 del Regolamento Generale di Ateneo.In base all’art. 24 del medesimo Statuto, ha lo stesso grado di autonomia previsto per i centri di gestione. 
 
ART. 2 - ATTIVITA’ DEL CENTRO 
Il Centro svolge attività di ricerca sulle tematiche relative allo sviluppo economico, sociale, ambientale e territoriale della Regione Adriatica e dell’Europa Sud-Orientale, nel quadro della cooperazione internazionale e dell’integrazione europea.I settori specifici della ricerca sono a carattere:
  • economico;
  • sociale;
  • storico;
  • linguistico;
  • ambientale;
  • territoriale;
  • giuridico;
  • scientifico;
  • sanitario. 
In tali attività ricerca la collaborazione con le istituzioni locali, nazionali ed internazionali. Diffonde informazioni riguardanti la propria attività scientifica, promuove le iniziative scientifiche e gli scambi culturali. Favorisce i rapporti di collaborazione con altri oreganismi dell'Università di Ancona o di altre Università o con Enti,gruppi di ricerca, anche attraverso la stipula di convenzioni.
 
ART. 3 - ADESIONE AL CENTRO 
Le strutture primarie che aderiscono al Centro sono:
  • Dipartimento di Economia
  • Istituto di Pianificazione Territoriale
  • Dipartimento di Elettronica ed Automatica
  • Istituto di Clinica Pediatrica
  • Istituto di Scienze Fisiche
  • Istituto di Studi Storici Sociologici e Linguistici
  • Istituto di Morfologia Umana Normale
  • DIBIAGA
  • I.D.A.U.
Tali strutture designano sia i Professori ed i Ricercatori ad esse afferenti che aderiscono al Centro, sia, scelti tra gli stessi, fino ad un massimo di n. 4 rappresentanti, Professori e Ricercatori che faranno parte del Consiglio Scientifico.Successivamente alla costituzione, al Centro possono aderire altre strutture primarie su proposta delle strutture medesime, previa approvazione da parte del Consiglio Scientifico del Centro nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento interno.Tali strutture designeranno, contestualmente alla richiesta di adesione, i Professori ed i Ricercatori che faranno parte del Centro e i rappresentanti del Consiglio Scientifico così come stabilito nel precedente art. 2. Nel caso in cui i Dipartimenti e gli Istituti, quali strutture primarie  aderenti al Centro subiscano delle modifiche strutturali a seguiti di processi di riorganizzazione, ovvero, alcuni Professori o Ricercatori, aderenti al Centro o rappresentanti in seno allo stesso, vengano trasferiti a Dipartimenti ed Istituti diversi da quelli facenti parte del Centro medesimo, il Consiglio Santifico, nell’attuale composizione, delibera, su  proposta delle strutture primarie interessate, le modifiche conseguenti.Le modifiche intervenute saranno formalizzate con decreto rettorale. 
 
ART. 4 - DURATA 
Il Centro ha una durata di cinque anni a far data dalla sua costituzione.Il Centro può essere rinnovato, ai sensi dell’art. 37 comma 4 dello Statuto di Autonomia, dietro richiesta delle strutture primarie aderenti e previo parere del Senato Accademico.  
 
ART. 5 -SEDE
Il Centro ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Economia, nei locali messi a disposizione dal  Dipartimento stesso. 
 
ART. 6 - ORGANI DEL CENTRO
Sono organi del Centro:
  • Il Consiglio Scientifico
  • Il Direttore Scientifico 
  • La Giunta.
 
ART. 7 - CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL CENTRO 
Il Consiglio Scientifico è costituito dai Professori e Ricercatori designati dalle strutture primarie che aderiscono al Centro secondo quanto stabilito nel precedente art. 3, 2° comma. Tali componenti vengono nominati con Decreto Rettorale.Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Direttore che lo convoca almeno tre volte l’anno ed ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei componenti.Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.Compete al Consiglio di:
  • designare il Direttore Scientifico;
  • approvare il Regolamento interno per il suo funzionamento;
  • approvare i programmi di utilizzazione dei fondi, delle attrezzature, dei locali, del personale assegnatogli dai dipartimenti ed istituti afferenti, ai sensi del successivo art. 11;
  • decidere, a maggioranza dei componenti, sulle richieste di adesione al Centro;
  • predisporre i programmi dell’attività del Centro;
  • approvare la relazione annuale delle attività svolte dal Consiglio predisposta dal Direttore;
  • proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche allo Statuto del Centro;
  • ottemperare compatibilmente con le caratteristiche previste dal titolo II Cap. III – Centri di Gestione del Regolamento per l’Amministrazione, e la Finanza e quanto previsto per la gestione amministrativo contabile dei Centri di gestione.
 
ART. 8 -IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Il Direttore Scientifico è di norma un Professore di ruolo designato dal Consiglio Scientifico fra i docenti facenti parte dello stesso ed è nominato con Decreto Rettorale.
Dura in carica un triennio.Il Professore più anziano in ruolo convoca, tra i componenti del Consiglio Scientifico, le elezioni almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Direttore o entro due mesi nel caso di dimissioni o impedimento per un periodo superiore ai quattro mesi, cessazione o altro motivo di decadimento dalla carica.
Il Direttore:
  • ha la rappresentanza del Centro, ne promuove e ne coordina le attività;
  • è responsabile della Amministrazione e della gestione del Centro nei limiti e secondo le modalità indicate nel Regolamento per l’Amministrazione, la Contabilità e la Finanza per i centri di gestione;
  • presiede il Consiglio del Centro e cura la esecuzione dei relativi deliberati;
  • vigila sull’osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti universitari;
  • tiene i rapporti con gli Organi Accademici;
  • esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
  • formula annualmente sulla base delle indicazioni del Consiglio, il piano generale delle attività;
  • predispone annualmente una relazione sulle attività del Centro. Il Direttore delega, per assolvere alle proprie funzioni, nel caso di assenza o impedimento temporaneo, altro docente facente parte del Consiglio Scientifico. 
 
ART. 9 VERBALI DELLE RIUNIONI 
Delle riunioni del Consiglio è redatto regolare verbale che, firmato dal Direttore e dal Segretario, viene reso pubblico. 
 
ART. 10 - GIUNTA
Ove il numero dei componenti il Consiglio sia superiore a n. 10 unità, il Consiglio può nominare una giunta che coadiuva il direttore nelle sue funzioni.La Giunta è costituta:
· dal Direttore
· da un numero di docenti e ricercatori disegnati dal Consiglio compresa tra tre e cinque.
Il funzionario amministrativo partecipa alle riunioni di Giunta come segretario verbalizzante. Le risorse del personale  per lo svolgimento della attività sono fornite dalle strutture primarie partecipanti al Centro.Il Centro, per il proprio funzionamento, utilizza le risorse strumentali e finanziarie messe a disposizioni dalle strutture primarie aderenti, da Enti pubblici e privati, proventi di convenzioni, proventi conto terzi e contratti secondo quanto previsto dal Regolamento interno.Le risorse finanziarie del Centro dovranno essere erogate a sostegno di specifici progetti di ricerca sull’Adriatico e sui Balcani.Le strutture primarie aderenti al Centro non possono, in alcun caso, sottrarre al Centro risorse economiche ed apparecchiature assegnate o acquisite dallo stesso, per il proprio funzionamento, neppure in caso di recesso.
In caso di scioglimento del Centro, si applica il successivo art. 14.
 
ART. 12 - GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Al Centro si applica, in quanto compatibili, la disciplina di gestione amministrativo-contabile definita per i Centri di gestione dal Regolamento per l’Amministrazione, la Contabilità e la Finanza.Per la gestione amministrativo contabile si avvale del Dipartimento di Economia.Il Direttore del Centro assume le funzioni di Direttore del Centro di gestione.
Il Consiglio del Centro assume le funzioni del Consiglio del Centro di gestione.
 
ART. 13 - MODIFICHE DELLO STATUTO 
Ogni modifica al presente Statuto dovrà essere adottata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e su proposta del Consiglio Scientifico. 
 
ART. 14 - SCIOGLIMENTO DEL CENTRO 
Il Centro si scioglie per deliberazione a maggioranza dei due terzi del Consiglio Scientifico, oppure quando le adesioni si riducono a meno di 3. Nel caso di scioglimento i beni del Centro saranno assegnati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, a strutture primarie dell’Ateneo aderenti al Centro.